(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ai fini della configurabilitā del diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardato pagamento di un debito pecuniario č sufficiente fatto salvo l'onere a carico del creditore di provare in concreto la sussistenza di tale maggior danno che il ritardo sia imputabile a colpa del debitore, senza che sia, altresė, necessario che lo stesso debitore abbia agito con animus nocendi ovvero con dolo specifico finalizzato a danneggiare il creditore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata, con riferimento all'affermazione della responsabilitā conseguente al tardivo pagamento di un debito pecuniario da parte di una P.A., l'indispensabilitā della prova che, oltre al requisito dell'imputabilitā del ritardo a carico della stessa debitrice, quest'ultima avesse agito con l'indicato animus nocendi).