(massima n. 1)
Nessuna preclusione all'attribuzione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. può derivare dalla condanna, inflitta da una precedente sentenza, agli interessi legali dalla decisione al saldo, in base al principio per cui nessuna possibilità v'è per il creditore di prevedere, e quindi dedurre a causa petendi un evento futuro e incerto quale il maggior danno indotto dalla svalutazione monetaria o dalle condizioni di ricorso al credito da quella data a quella del saldo, nella permanente inadempienza, tenuto conto, altresì, che nell'attuale testo dell'art. 1284 c.c., anche il saggio degli interessi legali è non prevedibile nel quantum, sì che ancor meno prevedibile è l'an e il quantum del differenziale tra il danno maggiore e tale saggio.