(massima n. 1)
Il maggior danno, dovuto al creditore ex art. 1224 c.c., ha natura risarcitoria e può essere riconosciuto solo se venga accertata la colpevolezza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ed il nesso causale tra tale condotta e il danno patrimoniale lamentato. Incombe, pertanto, sul creditore che richieda il riconoscimento di un importo pari agli interessi passivi praticati dalla propria banca nel periodo del ritardato pagamento, la prova dell'effettivo addebito di tali interessi nel corso della mora debendi e la ricollegabilità causale all'omesso inadempimento dell'avvenuto ricorso al credito. (Nella fattispecie, la Corte, per un credito professionale azionato da un avvocato, ha ritenuto insufficiente la produzione di documentazione bancaria, attestante la percentuale degli interessi passivi praticati dalla banca del creditore nel corso della mora, in mancanza della prova concreta del pregiudizio patrimoniale subito a causa del ritardo).