(massima n. 1)
La mancata impugnazione, da parte dell'attore, della sentenza che, riconoscendo in suo favore una determinata somma di denaro, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta accessoria di corresponsione degli interessi sulla somma medesima, preclude la riproposizione della richiesta stessa in separata sede solo nel caso degli interessi compensativi, non anche in quello degli interessi moratori. I primi, invero, quale pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso, collegata al medesimo fatto generatore, e, quindi, vengono coperti dal giudicato sostanziale formatosi sulla domanda di risarcimento e sull'entitā complessiva del danno. I secondi, al contrario, costituendo il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento colpevole dell'obbligazione pecuniaria, si ricollegano ad un titolo e ad una domanda autonoma rispetto a quella relativa all'obbligazione principale; ne consegue che l'omessa pronuncia sulla richiesta degli interessi moratori, quale omessa pronuncia su domanda autonoma, non č suscettibile di formare giudicato sostanziale, perché non contiene alcun accertamento sulla sussistenza o meno del diritto.