(massima n. 1)
La conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione effettuata dalla sentenza di secondo grado determina il diritto del danneggiato agli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla data della sentenza di secondo grado al saldo, nella misura normativamente stabilita (nella specie dapprima dall'art. 1 legge 26 novembre 1990, n. 353, quindi dall'art. 2, comma centottantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).