(massima n. 1)
Poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori possono essere attribuiti solo se la parte ne faccia richiesta, qualora tale richiesta venga formulata per la prima volta nel giudizio di appello, essi devono essere fatti decorrere dalla data della relativa domanda, atteso che, in una tale fase processuale possono domandarsi soltanto gli interessi maturati successivamente alla pronuncia della sentenza. Pertanto, in tale ipotesi, ove il debito sia stato saldato anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, non v'č luogo all'attribuzione degli interessi in questione.