(massima n. 1)
La domanda di interessi moratori costituisce domanda nuova, perché presuppone l'introduzione in giudizio di un ulteriore elemento di fatto, quello della colpa del debitore, conseguendone che, anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 184 c.p.c., tale domanda non poteva essere formulata al di fuori dell'atto introduttivo del giudizio, e particolarmente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, salva l'accettazione del contraddittorio di controparte.