(massima n. 1)
In tema di obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio per responsabilità contrattuale, la decorrenza di detti interessi, benché in generale muova dalla data della domanda giudiziale, deve essere diversamente individuata qualora in giudizio sia stata accertata la verificazione del colpevole inadempimento in un momento successivo alla domanda, giacché, avendo l'obbligazione per interessi natura accessoria, una sua decorrenza in epoca diversa da quella della obbligazione principale è priva di causa.