(massima n. 1)
Qualora, dopo il fallimento del promissario acquirente, venga dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita (nella specie, per inadempimento del promittente venditore all'obbligo di procurarsi la proprietà del bene, per poterla trasferire al promissario), il promittente venditore, convenuto in giudizio dalla curatela per la restituzione del prezzo già interamente corrisposto dal promissario, non può eccepire, a compensazione del debito per tale restituzione, il proprio credito per l'importo di due titoli di credito, non riconducibili alla indicata promessa di vendita, apparentemente sottoscritti dal promissario medesimo (poi fallito) e dallo stesso non onorati, difettando il requisito dell'anteriorità al fallimento di entrambi i crediti (art. 56 legge fall.), in quanto l'asserito obbligo di pagamento sottostante ai titoli era sorto prima del fallimento, mentre quello di restituzione del prezzo pagato dal promissario era nato con la risoluzione del contratto per inadempimento, avutasi solo successivamente al fallimento (a seguito, nell'ipotesi, della dichiarazione in appello del promittente di non potere, né volere, adempiere).