(massima n. 1)
L'art. 56 della legge fallimentare, prevedendo che tutti i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito (o la societą posta in liquidazione coatta amministrativa) i crediti che essi vantano verso lo stesso «ancorché» non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, costituisce, con riferimento alla mancata richiesta dell'indefettibilitą del requisito dell'esigibilitą di tali ultimi crediti, un'eccezione alla regola di cui all'art. 1243 c.c., secondo la quale la compensazione si verifica solo in caso di coesistenza di due contrapposti debiti aventi ad oggetto somme di denaro o quantitą di cose fungibili dello stesso genere che siano perņ «ugualmente liquidi ed esigibili».