(massima n. 1)
L'art. 56 legge fallimentare prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilitā dei debiti verso il fallito-creditore, l'anterioritā al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare č, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non č ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito. Ne consegue che, ai fini della decisione sulla compensazione riguardante il debito di un creditore del fallito verso quest'ultimo, derivante dall'esecuzione di mandato irrevocabile all'incasso di un credito del fallito verso terzi, č rilevante il momento dell'incasso in esecuzione del mandato, che costituisce il momento in cui sorge l'obbligazione del mandatario di restituire al mandante quanto riscosso.