(massima n. 1)
L'art. 56 della legge fallimentare prevede, quale unica condizione alla compensabilitā dei debiti verso il fallito-creditore, l'anterioritā rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, con la conseguenza, in tema di factoring, che, se č vero che č la riscossione dei crediti a rendere esigibile il prezzo della cessione, per la frazione non anticipata, ciō non significa che il credito del cedente sorga con quell'evento, ma, semmai, che č proprio esso a renderne possibile l'esazione, ferma restando l'anterioritā del momento genetico e, conseguentemente, la suscettibilitā di essere portato in compensazione con i controcrediti del factor.