(massima n. 1)
La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56, l. fall., presenta elementi di specialitā rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non č esigibile, ferma restando la necessitā che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246, c.c., stabilisce che essa non opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la compensazione del credito vantato da un agente assicurativo nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con il debito verso quest'ultima, in quanto esclusa dagli artt. 23 e 24 dell'accordo nazionale di categoria).