(massima n. 1)
Qualora il creditore del fallito abbia insinuato il suo credito al passivo, senza eccepire la compensazione, e il controcredito del fallito abbia costituito oggetto di accertamento innanzi al giudice competente (nella specie il giudice tributario), sul primo credito si è formata una preclusione endofallimentare e sul secondo una preclusione da giudicato, con la conseguenza che il creditore del fallito non può far valere la compensazione successivamente, con ricorso al giudice delegato, al di fuori del procedimento per l'insinuazione dei crediti al passivo.