(massima n. 1)
Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, quando il convenuto abbia chiesto la compensazione di un controcredito in forma di eccezione riconvenzionale e il giudice di primo grado ne abbia dichiarato l'inammissibilitą qualificandola come domanda riconvenzionale, in sede di gravame č necessario impugnare la qualificazione espressa dal primo giudice, altrimenti suscettibile di passare in cosa giudicata, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. con specifici motivi sul punto, posto che, nel rispetto dei principi del sistema delle impugnazioni, in mancanza di gravame č precluso al giudice d'appello mutare d'ufficio la qualificazione giuridica data dal primo giudice.