(massima n. 1)
Le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilitą, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato fondata sulle dichiarazioni riportate nella relazione dal curatore fallimentare, non escusso in dibattimento a causa del suo decesso, ed a questi rese da soggetti coindagati, anch'essi non sentiti in giudizio).