(massima n. 1)
Sono devolute alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., le controversie che traggano origine o fondamento nel fallimento, rientrando tra queste anche le azioni del curatore volte a far dichiarare l'inopponibilitą alla massa del contratto di locazione immobiliare stipulato dal fallito a norma dell'art. 2923 c.c. ovvero la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 80 legge fall., in deroga alla previsione di cui agli artt. 21 e 447 bis c.p.c..