(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno alla persona, qualora la vittima dell'illecito, a causa dell'invaliditā dallo stesso derivata, abbia perduto in tutto o in parte il proprio reddito da lavoro e la prospettiva di futuri guadagni, ma abbia ugualmente lucrato vantaggi patrimoniali con altri mezzi o per effetto di un rapporto giuridico indipendente dal fatto illecito, tali vantaggi, in quanto meramente occasionati dal fatto illecito e dall'evento dannoso, e non causalmente ricollegabili ad esso, non riducono né elidono il pregiudizio legato alla perdita del reddito da lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il lavoratore costretto al pensionamento anticipato a causa dell'invaliditā provocata dall'altrui illecito extracontrattuale ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dei proventi della sua attivitā lavorativa fino al compimento dell'etā pensionabile, escludendo l'operativitā della compensatio lucri cum damno con il reddito derivante dalla pensione eventualmente percepita).