(massima n. 1)
Poiché la rivalutazione ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualitą, ossia al momento dell'emanazione della sentenza; dall'altro non vi č incompatibilitą con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.