(massima n. 1)
La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisivitą della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per «prova decisiva» sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.