(massima n. 1)
La novella dell'art. 606, comma primo lett. e), c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce cosģ un nuovo vizio definibile come «travisamento della prova» per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessitą che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisivitą nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.