(massima n. 1)
Il controllo del giudice di legittimitą, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralitą di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralitą di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale «esistenza» della motivazione ed alla «resistenza» logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimitą la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.