(massima n. 1)
La novella dell'art. 606. lett. e) c.p.p. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento agli «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» per la deduzione dei vizi della motivazione, ha eliminato la preclusione all'esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, la conformitą allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dą la motivazione del provvedimento impugnato.