(massima n. 1)
La novella dell'art. 606, comma primo lett. e), c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, che consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche ad altri atti del processo, pone a carico del ricorrente l'onere di specifica indicazione di tali atti, che si aggiunge all'onere di specifica indicazione nei motivi di impugnazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.