(massima n. 1)
Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. ad opera della L., n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, e nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.