(massima n. 1)
Una volta proposto ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. nella sua versione antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, i motivi già dedotti a sostegno di esso non possono essere fatti valere sic et simpliciter sotto forma di motivi nuovi, anche a supporto della pretesa contraddittorietà della stessa motivazione, mediante la mera elencazione, in relazione a ciascuna censura, degli atti processuali con cui contrasterebbe la decisione impugnata, in quanto dalla connotazione di specificità dell'indicazione gravante sul ricorrente discende per lui l'onere di rappresentare anche la decisività dell'informazione probatoria, e cioè la sua idoneità a minare dalle radici la struttura logica del ragionamento del giudice, sì che essa, ove considerata o correttamente apprezzata, ne avrebbe orientato il convincimento in tutt'altra direzione, giustificando soluzioni alternative a quella prescelta.