(massima n. 1)
La modifica dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., operata dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.