(massima n. 1)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o per omessa valutazione di una prova decisiva, che puņ essere fatto valere nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devolutum che non puņ essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimitą