(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata al momento della liquidazione e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro gli avrebbe consentito, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per il mancato conseguimento della differenza mediante i cosiddetti interessi compensativi, senza che rilevino la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito delle perizia contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perché il rischio assicurato non lo comprende), l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia e, infine, la mancata costituzione in mora dell'assicuratore medesimo.