(massima n. 1)
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motivazione e della deducibilità con il richiamo ad “altri atti del processo”, non accorda rilevanza al semplice contrasto di tali atti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né alla loro astratta idoneità a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza, perché occorre pur sempre, per la sussistenza del vizio, che siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità.