(massima n. 1)
Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e ), c.p.p., quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.