(massima n. 1)
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio, anche se puntuale, agli atti del procedimento, quando questi ultimi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vizio di motivazione carente è ravvisabile, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario).