(massima n. 1)
A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. i vizi di legittimitą del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimitą ex art. 606 c.p.p., la disparitą di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso pił o meno analogo.