(massima n. 1)
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di «eccesso di potere» di cui alla lett. a) dell'art. 606 c.p.p., avendo il giudice esercitato un potere — quello relativo alla predisposizione della relazione sull'imputato — riservato all'amministrazione. (Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l'ordinanza, ex art. 620 lett. c) c.p.p.).