(massima n. 1)
L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto e il giudice lo aveva recepito nella sentenza emessa ex articolo 444 del c.p.p., comporta il venir meno della possibilità per il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento) di definire nuovamente con sentenza il procedimento sulla base di quel medesimo accordo, che non può più considerarsi giuridicamente esistente, non essendosi validamente perfezionata la procedura di legge a seguito dei vizi riscontrati dal giudice di legittimità. Infatti, tale annullamento è pronunciato «senza rinvio» e con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare, in quella sede, o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo o no), oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. (Da queste premesse, la Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza del giudice di merito che, chiamato nuovamente a pronunciarsi a seguito di precedente annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di sentenza di «patteggiamento», aveva erroneamente inteso detto annullamento come pronunciato «con rinvio», ritenendo di potere e dovere semplicemente rivalutare la primigenia richiesta di applicazione di pena).