(massima n. 1)
Il nuovo testo dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha «attratto» nell'area del vizio di motivazione la «contraddittorietà» della stessa, ha ampliato l'orizzonte conoscitivo cui il giudice di legittimità può riferirsi per operare la verifica circa la sussistenza del vizio, sì da ricomprendervi, oltre «il testo del provvedimento impugnato», anche «gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», e consente ora il sindacato sul cosiddetto travisamento del fatto, che in precedenza era rimasto escluso dal sindacato di legittimità proprio perché presupponente verifiche comparative esorbitanti rispetto al testo del provvedimento impugnato. In questa prospettiva, proprio per consentire il sindacato del giudice di legittimità e, quindi, perché possa rilevarsi l'eventuale «contraddittorietà» della motivazione, occorre che siano dedotti in cassazione - indicando specificamente nei motivi di ricorso la genesi ex actis - i dati di fatto emergenti dagli atti processuali che il giudice di merito ha omesso di considerare, incorrendo in un errore di giudizio.