(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all'impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza. (Fattispecie nella quale il ricorso, con cui si eccepiva unicamente l'illegittimità costituzionale della normativa sul condono edilizio in relazione alla inapplicabilità alle ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, è stato dichiarato inammissibile, versandosi in caso di opera comunque non condonabile).