(massima n. 2)
In tema di assicurazione contro gli infortuni (che si inquadra tra le assicurazioni sulla vita), ai fini della surroga dell'assicuratrice, che ha pagato, nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, va fatta distinzione tra le ipotesi in cui il terzo beneficiario della somma sia persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento del danno, e le ipotesi in cui il beneficiario sia anche titolare del diritto al risarcimento. Nel primo caso (quando, cioè, il beneficiario è persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento), la surroga non può verificarsi per mancanza di quel cumulo di diritti a favore di uno stesso soggetto, che l'art. 1916 tende appunto ad evitare. Nel secondo caso (quando il beneficiario è lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento), la surroga ha luogo perché il cumulo dei diritti, pur derivando da titoli diversi, si verifica egualmente nei riguardi del beneficiario.