(massima n. 1)
La mancata acquisizione di una prova puņ essere dedotta in sede di legittimitą, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d ), c.p.p., quando si tratta di una «prova decisiva » ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui, a fronte di una prova gią acquisita mediante accertamento peritale, si č ritenuta priva del carattere di decisivitą la deduzione della testimonianza della persona offesa, al fine di metterla a confronto con l'imputato ).