(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per invaliditā personale qualora venga liquidata autonomamente la somma dovuta per invaliditā temporanea assoluta, con i relativi interessi, e la somma spettante per invaliditā parziale permanente venga liquidata non in base al cumulo dei perduti redditi annuali futuri, ma al minore importo ottenuto con l'applicazione delle tabelle di capitalizzazione approvate con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 (le quali portano in detrazione gli interessi a scalare per l'anticipata erogazione del capitale), sulla suddetta somma per invaliditā permanente devono essere riconosciuti gli interessi a decorrere dal momento della cessazione dell'invaliditā temporanea.