(massima n. 1)
Gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento di danni futuri vanno liquidati sulla sorte capitale, non con decorrenza dal giorno del fatto illecito, ma da quando il soggetto danneggiato ha iniziato ovvero inizierą, secondo un calcolo di probabile svolgersi degli eventi, a subire il pregiudizio, consistente nella riduzione della capacitą lavorativa.