(massima n. 1)
Quando il giudice liquida il danno (nella specie, mancato guadagno) conseguente all'inadempimento contrattuale di una parte con riferimento alla data della sentenza, in tal modo reintegrando il patrimonio del danneggiato nella consistenza che aveva alla data dell'evento dannoso, gli interessi sono dovuti solo dal giorno della sentenza, e non dalla data dell'evento dannoso.