(massima n. 1)
Le disposizioni di cui all'art. 597 terzo comma c.p.p. (divieto di reformatio in peius) e 597 quarto comma (obbligo di diminuzione della pena complessiva irrogata, in caso di accoglimento di appello relativo a circostanze o a reati concorrenti) interagiscono, ed il giudice deve tener conto anche dell'effetto devolutivo dell'appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti. Poiché in caso di giudizio di rinvio, la devoluzione è confinata dal giudicato implicito circa capi non interessati dall'annullamento, il giudice cui sia stato demandato il riesame limitatamente alla sussistenza o responsabiltà per il reato già ritenuto più grave, tra quelli circa i quali è stato applicato l'art. 81 c.p., per il combinato disposto degli artt. 597 terzo e quarto comma e 627 c.p., in caso di proscioglimento dal reato oggetto di riesame, non può rideterminare la pena base per altro dei residui in misura superiore a quella già stabilita per il reato escluso. A questo fine, se per il reato da ritenersi in sua vece più grave sono previste pene congiunte, deve anche computare quella pecuniaria, secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 c.p. e correlativamente diminuire l'aumento per continuazione.