(massima n. 2)
Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, in cui il danaro non costituisce oggetto della prestazione, ma solo metro di commisurazione del valore perduto dal creditore, gli interessi, non già moratori, ma compensativi, costituiscono solo una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da lucro cessante conseguito alla ritardata corresponsione dell'equivalente monetario del danno. Ove il giudice adotti, come criterio del risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, questi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, ma con riferimento ai singoli momenti - da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso - con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione compiuta nella specie dalla corte di merito, che aveva liquidato gli interessi sugli importi non al saggio legale, vigente all'epoca, del 10 per cento in ragione di anno, ma al 5 per cento, così determinato il tasso con apprezzamento degli atti processuali e storici acquisiti).