(massima n. 1)
Poiché la sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullitą ed inammissibilitą, queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti ma neppure rilevate di ufficio dal giudice del rinvio.