(massima n. 1)
Il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., a differenza di quello del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all'art. 597, comma primo, c.p.p. L'appello ex art. 310 c.p.p., infatti, implica il cosiddetto giudicato cautelare, e cioè una situazione immutabile rebus sic stantibus, sicché le parti hanno un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità di andare ultra petita, al di fuori dell'ambito devoluto.