(massima n. 1)
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, totalmente o anche solo parzialmente (come nel caso in cui li abbia riconosciuti dalla data della propria sentenza anziché da quella del fatto dannoso) la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi.