(massima n. 1)
L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo c.p.p., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).