(massima n. 1)
Il principio della irretrattabilitą del cosiddetto foro commissorio, che si concreta nell'immutabilitą della competenza attribuita al giudice di rinvio con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione (art. 627, comma 1, c.p.p.), non si applica quando sopravvenga una norma modificativa della competenza stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza di una sezione della Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, rinviando alla sezione distaccata di Taranto, istituita successivamente alla prima pronuncia di annullamento)