(massima n. 1)
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertā personale, non č necessario valutare ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen. l'idoneitā dell'esecuzione a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 3 dell'Accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese).